I sindacati
I sindacati sono organi che raccolgono i rappresentanti delle varie categorie produttive o parti sociali. Esistono così sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro. La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie.
Lo strumento di lotta per eccellenza del sindacato è lo sciopero. Tuttavia, l'attività dei sindacati viene espresso attraverso la contrattazione collettiva che risulta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali.
Storia
Immagini dello sciopero del 1912 del settore tessile a Lawrence (Massachusetts).
Le prime forme di associazione dei lavoratori sorsero in Gran Bretagna: le Trade Unions. Le Trade Unions furono le prime vere forme di rappresentanza sindacale. Furono essenzialmente dei sindacati nazionali di mestiere che si formano in Gran Bretagna nel 1824, con lo scopo di rendere più sopportabili le condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche dopo la rivoluzione industriale. La debolezza del nascente movimento operaio inglese viene però messa in luce nel 1834, quando fallisce il suo tentativo di unificarsi in una grande unione sindacale nazionale. Tra il 1868 e il 1871 vennero legalizzate e creato un organismo di coordinamento delle organizzazioni sindacali (il TUC). In breve si diffusero anche in Belgio, Austria, Spagna, Francia (Bourses du Travail) e Germania (Gewerkschaften); in Francia e Germania furono aspramente avversati. In tutti questi Paesi i sindacati furono accettati per legge. Nel 1901 nacque la Federazione Internazionale Sindacale con sede ad Amsterdam cui aderirono sindacati inglesi, francesi e degli Stati Uniti d'America.
Questa Unione, sospesa durante la prima guerra mondiale,si ricostituì nel 1919 e nel 1921 contava già venticinque milioni di aderenti, nonostante fossero venute a mancare le adesioni dei sindacati russi e statunitensi.
Sindacati e partiti dei lavoratori
Dal momento che entrambi lottavano per gli interessi delle classi lavoratrici, spesso i sindacati ed i partiti dei lavoratori (soprattutto quelli socialisti) si sono trovati in posizioni molto vicine o coincidenti. Questo ha portato a confondere i reciproci ruoli. Si hanno così due teorie:
una che prevede la separazione tra sindacato e partito. Il primo si occupa degli interessi economici immediati dei lavoratori, l'altro degli interessi politici e della trasformazione della società a favore dei lavoratori.
un'altra, di stampo leninista, che vede il sindacato come cinghia di trasmissione tra il partito e le masse operaie. Non sono però strumenti subordinati agli interessi di partito, il sindacato ha una funzione politica nello spingere i lavoratori all'impegno con e per il partito finché questo tutela i loro interessi. Allo stesso tempo il sindacato è lo strumento per eccellenza che i lavoratori hanno a disposizione per far pressione sul partito affinché questo non si allontani dalla politica che essi, con la loro partecipazione, esprimono. Nell'ottica leninista, dunque, il partito e il sindacato devono avere funzioni differenti ma unità d'intenti.
I sindacati italiani
Origini
Precedute dalle società del Mutuo Soccorso, in Italia solo nel 1870 si formarono delle associazioni operaie che nella loro costituzione si avvicinano molto alle strutture del sindacato moderno come le Camere del Lavoro.
Queste associazioni ebbero il nome di Leghe di resistenza e si svilupparono in importanza e numero con il crescere delle imprese industriali in Italia.
Si allearono al movimento cooperativistico, si conquistarono con lo sciopero del 1901 il diritto di organizzazione ed ebbero una colorazione politica principalmente socialista.
Dopo l'enciclica Rerum Novarum, si svilupparono nelle campagne anche le leghe bianche, di ispirazione cattolica. Il movimento sindacale ad intonazione cattolica, che si ispirava appunto alle tesi della grande enciclica sociale, ebbe una notevole importanza nella formazione della coscienza dei lavoratori cattolici e di tutto il mondo cattolico italiano, (Opera dei congressi, Confederazione Italiana dei Lavoratori).
Nel 1912 nacque a Modena l'USI (Unione Sindacale Italiana) per opera di lavoratori precedentemente iscritti alla CGdL. Essi ritenevano infatti che tale sindacato fosse ormai troppo asservito alla politica portata avanti in parlamento dal Partito Socialista. All'USI. aderirono rapidamente tutte le camere del lavoro più di sinistra (tra cui, in Emilia, le Camere del Lavoro di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Ferrara). Durante i suoi primi anni di vita l'organizzazione fu impegnata in una serie di lotte tendenti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei proletari, senza mai trascurare l'impegno antimilitarista che la caratterizzerà nel corso di tutta la sua storia.
Alla vigilia del primo conflitto mondiale fu attraversata, come le altre organizzazioni della sinistra, dal ciclone dell'interventismo. Espulsi coloro che, al suo interno, si erano schierati per l'intervento militare dell'Italia contro Austria e Germania (De Ambris, Corridoni e, in un primo tempo, Di Vittorio), l'USI continuò, sotto l'impulso di militanti quali Borghi e Meschi, a propagandare coerentemente l'antimilitarismo. A guerra conclusa, nel corso delle lotte che portarono il paese molto vicino alla rivoluzione sociale, l'organizzazione raggiunse la sua massima consistenza numerica (circa mezzo milione di iscritti). In quel periodo aderì all'AIT (Associazione Internazionale dei Lavoratori) cui è affiliata la maggior parte dei sindacati autogestionari esistenti a livello mondiale.
Dopo la parentesi fascista, durante la quale i Sindacati furono sciolti per dar posto alle Corporazioni, la Resistenza prima e la Liberazione poi portarono alla rinascita del Sindacalismo Libero.
Fu allora deciso di dar vita ad un'unica organizzazione: la Confederazione Generale del Lavoro (CGL). Essa era costituita da 3 correnti: comunista, socialista e cristiana.
Soppressa nel 1926 dal regime fascista, l'USI-AIT continuò a vivere nell'esilio e nella clandestinità, partecipando alla rivoluzione spagnola in appoggio al sindacato CNT-AIT e, attraverso l'impegno dei suoi militanti, alla resistenza antifascista. Nel secondo dopoguerra, con l'avvento della repubblica, coloro che avevano militato nell'USI rinunciarono, inizialmente, a ricostituirla, per collaborare invece alla costruzione del sindacato unitario CGIL. Solo nel 1950, con la rottura dell'unità sindacale, alcuni di loro ricostituirono l'USI-AIT, che però, fino alla fine degli anni sessanta, fu realmente attiva solo in poche regioni italiane. Si presenta come sindacato autogestionario, che si caratterizza per la struttura organizzativa libertaria e federalista (sindacato autogestito), per il suo impegno a favore dell'autorganizzazione dei lavoratori (alla quale, ogni qualvolta è possibile, non intende sostituirsi), per la prospettiva in cui si muove, che rimane quella della costruzione di una società socialista e libertaria.
Importanti i sindacati di Polizia, nati dopo la smilitarizzazione del Corpo nel 1981: tra i principali, il Siulp ed il Sap (autonomi).
La scissione sindacale
Giorgio Napolitano riceve al Quirinale i segretari di CGIL, CISL e UIL, Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, 26 luglio 2006
Questo fu il periodo degli scioperi politici a catena contro il Piano Marshall, contro il Patto Atlantico, ecc. culminati nella vera e propria insurrezione del 1948 dopo l'attentato a Palmiro Togliatti.
La corrente cristiana, guidata da Giulio Pastore, si staccò allora dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) dando vita alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), assieme ad elementi socialdemocratici.
Poco dopo socialdemocratici e repubblicani dettero vita alla Unione Italiana del Lavoro (UIL).
A queste tre grandi Confederazioni, si aggiunse in seguito la CISNAL, ora UGL, politicamente ispirata alle posizioni della destra sociale.
Il 16 ottobre 1946 veniva costituita a Roma la Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA): i dirigenti affermavano la loro appartenenza al lavoro dipendente, e al tempo stesso la specificità della categoria, l'autonomia del suo ruolo e la sua indipendenza rispetto alle altre associazioni di lavoratori e datori di lavoro.
Il 24 ottobre del 1957 a Roma, frutto della fusione di numerose organizzazioni sindacali del settore parastatale, enti locali, bancari, elettrici e metalmeccanici, si costituisce la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) I Sindacati autonomi, tradizionalmente forti nella scuola, negli anni sessanta hanno imposto la loro egemonia all’interno di vari comparti.
Nella qualità di socio fondatore, la CISAL fa parte della Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti - CESI - con sede a Bruxelles, di chiara vocazione europeista.
Nel 1992 con la nuova politica della concertazione, si assiste alla nascita dei CUB (Confederazione Unitaria di Base) che raccolse i lavoratori insodisfatti del nuovo corso politico fuoriusciti dai sindacati confederali.
Sindacato e Costituzione
Il sindacato ha un posto preciso nella Costituzione della Repubblica Italiana. L'articolo 39 recita: L'organizzazione sindacale è libera. Ai Sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione….
L'articolo 39 Cost. può essere suddiviso in 2 parti: la prima, identificabile nel primo comma, è da considerare immediatamente precettiva, la seconda, rappresentata dai restanti commi, corrisponde invece ad un'intenzione dei Costituenti non supportata dalla successiva legislazione; infatti mentre il primo comma ha trovato ampio sviluppo e promozione grazie ai Titoli II e III dello Statuto dei Lavoratori (legge 300, 20 maggio 1970), i restanti 3 commi sono rimasti totalmente privi di legislazione di sostegno, tant'è che oggi per la costituzione di organizzazioni sindacali non è prevista né "la loro registrazione presso uffici locali o centrali" né è previsto che successivamente le stesse acquisiscano la personalità giuridica e la facoltà di "stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia vincolante per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce" (efficacia erga omnes).
Analisi dell'articolo 39 comma 1 Costituzione ("L'organizzazione sindacale è libera"): tale comma riveste un'importanza fondamentale in quanto sancisce il principio di libertà di organizzazione sindacale e soprattutto in quanto segna un netto distacco rispetto alle posizioni prese in epoca precedente dal legislatore nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei loro strumenti rivendicativi (dapprima vietati dal Codice penale sardo del 1859, poi tollerati penalmente ma non civilmente dal Codice Zanardelli del 1889 e infine rigidamente regolate e controllate nel periodo corporativo fascista). Il fatto che il disposto costituzionale faccia riferimento alla parola "organizzazione" è già di per sé un fatto importante: in tal modo si allarga anche ai movimenti sindacali che non rivestono il carattere associativo (e dunque non posseggono il requisità della permanenza) il principio della libertà di organizzazione sindacale; questo consente l'estensione di tale principio anche ad es. a comitati istituiti per fini particolari e dunque non permanenti.
L'aggettivo "sindacale" a cui deve conformarsi l'organizzazione dei lavoratori per godere della tutela del comma 1 dell'art. 39 Cost. è identificabile attraverso 3 diversi criteri: il criterio teleologico, secondo il quale un'organizzazione è sindacale quando è finalizzata all'autotutela di interessi collettivi connessi a rapporti giuridici in cui sia dedotta l'attività di lavoro; il criterio strumentale, secondo la quale un'organizzazione sindacale per essere tale deve perseguire il fine stabilito dal criterio teleologico attraverso strumenti rivendicativi e/o conflittuali (contrattazione collettiva e sciopero in primis); il criterio soggettivo, in basa al quale l'autotutela di interessi collettivi connessi a rapporti giuridici in cui sia dedotta l'attività di lavoro deve avvenire ad opera dei lavoratori o di loro immediati rappresentanti.
La libertà configurata dall'art. 39 comma 1 Cost. può essere identificata come libertà individuale (positiva o negativa, v. art. 15 Statuto dei Lavoratori) di adesione e partecipazione ad un'organizzazione sindacale, come libertà collettiva per i lavoratori di costituire organizzazioni sindacali, come libertà da far valere nei confronti delle pubbliche istituzioni, le quali non possono dunque intromettersi in alcun aspetto organizzativo del sindacato, oppure ancora come libertà da far valere nei confronti del datore di lavoro, il quale a norma dell' art. 15 Statuto dei Lavoratori non può subordinare l'assunzione di un lavoratore, il suo licenziamento o il suo trasferimento alla sua adesione o meno ad un determinato sindacato né al fatto che egli cominci o cessi di farne parte. La dottrina è inoltre concorde nell' individuare nell'art. 39 comma 1 Cost. non soltanto una mera libertà di organizzazione sindacale, ma anche libertà di azione sindacale (in connessione con l'art. 40 Cost. che tutela il diritto di sciopero) e contrattuale. In ogni caso bisogna precisare che tali libertà, al contrario di quella di organizzazione sindacale, non si configurano per i lavoratori come una pretesa/diritto da far valere nei confronti del datore di lavoro.
Nonostante l'importanza fondamentale rivestita da tale comma nel dettato costituzionale, bisogna chiarire che esso sarebbe rimasto semplicemente un mera dichiarazione di principio se non fosse intervenuto il legislatore che attraverso il titolo II dello Statuto dei Lavoratori ha dato effettivamente diritto di cittadinanza ai sindacati in azienda e per mezzo del Titolo III ha addirittura esteso il campo di libertà di organizzazione sindacale alle associazioni aventi i requisiti ex art. 19 Statuto dei Lavoratori. I contratti conclusi tra il sindacato e le associazioni dei datori di lavoro sono dunque contratti di diritto comune soggetti alla disciplina dettata dal codice civile (artt 1321ss) e sono validi solo per le parti che li stipulano. Il legislatore ha tentato più volte attraverso strumenti legislativi (es l.n. 741/1959 cd "Vigorelli") di estendere l'efficacia erga omnes ma tale prassi è stata dichiarata incostituzionale.
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